GLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO SUI CREDITI
L’accertamento dei crediti che si determina in sede di concordato preventivo non è suscettibile di passare in giudicato. L’ammissione provvisoria dei crediti contestati a norma dell’art. 176 l. fall., ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, rende possibile una diversa determinazione del tribunale in fase di omologa.
Il decreto di omologazione del concordato preventivo, pertanto, per quanto concerne le posizioni creditorie fatte valere, pur determinando un vincolo sulla riduzione quantitativa, non ha, tuttavia, efficacia di giudicato con la conseguenza che in detto ambito non si determina alcuna preclusione all’accertamento del credito e dell’eventuale privilegio in via ordinaria
La Cassazione[1] ha recentemente confermato quell’orientamento costante[2] per il quale, “una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente”.
Per la Suprema Corte di Cassazione, infatti, proprio a causa della mancanza della fase del cd. accertamento del passivo[3], il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, per le particolari caratteristiche della relativa procedura, “determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, nè sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta, sicchè non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste”, credito che, così come accertato in quella diversa sede, costituisce “la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria”[4].
Leonardo Vecchione
Avvocato in Roma
[1] Cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 21 dicembre 2018, n. 33345.
[2] Cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 14 giugno 2016, n. 12265; Cass. civ. Sez. I Sent., 25 settembre 2014, n. 20298; Cass. civ. Sez. I Sent., 18 giugno 2008, n. 16598 e Cass. civ. Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23271; Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2002, n. 2104.
[3] Per Cass. civ. Sez. I Ord., 13 giugno 2018, n. 15495, tra l’altro, i pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva procedura fallimentare se abbiano violato il principio della “par condicio creditorum”, allorché emergano crediti di grado uguale o poziore nella procedura fallimentare, secondo una valutazione da parametrare ai canoni del soddisfacimento concordatario avuto riguardo, in primo luogo, alle regole fissate dal decreto di omologazione e, per gli aspetti ivi eventualmente non disciplinati, alle regole legali, prime fra tutte quelle riguardanti il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
[4] Cfr. Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2002, n. 2104.