FALLIMENTO: LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE ULTIME TRE MENSILITA’ A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA
In tema insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1992, al pagamento, effettuato sempre dal Fondo di garanzia dell’INPS come per il TFR, dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data di dichiarazione di fallimento.
E’ controversa la questione relativa all’identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del diritto alle mensilità aggiuntive correlate alle ultime tre mensilità, D.Lgs. n. 80 del 2015, ex art. 2 ed al riconoscimento dell’effetto interruttivo nei confronti dell’INPS della domanda di insinuazione al passivo proposta nei confronti di datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 30712 del 21 dicembre 2017.
Rileva la Cassazione che “il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
- insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
- formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata”.
La prescrizione del diritto alla prestazione, decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’I.N.P.S.
Aggiunge, quindi, la Cassazione che “la natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell’art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro”.
Conclude, pertanto, la Suprema Corte di Cassazione che la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell’INPS per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto da identificarsi con la data di accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale (esecutività dello stato passivo).
Ed invero l’esecutività dello stato passivo accerta l’esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all’INPS.
Ne consegue che, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, il termine annuale di prescrizione del diritto di pagamento delle “ultime tre mensilità” spirerà decorso un anno dalla data in cui è stato reso esecutivo lo stato passivo.
Leonardo Vecchione
Avvocato in Roma