Ingiurie e diffamazione su Facebook e tutela d’urgenza

INGIURIE E DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK E TUTELA D’URGENZA

 

Nei casi di ingiuria o diffamazione a mezzo Facebook o altri social network è possibile da parte del soggetto il ricorso in via d’urgenza al tribunale civile ex art. 700 c.p.c.

Il tribunale oltre a ordinare l’immediata cessazione e rimozione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio può, su richiesta della parte istante, fissare, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dall’obbligata per ogni violazione o inosservanza dell’ordine nonché per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento[1].

In caso di pubblicazione di post offensivi su social network sussistono, invero, tutti presupposti per la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: lesione di un diritto della personalità costituzionalmente garantito[2], condotta che tra l’altro costituisce reato di diffamazione (fumus boni iuris); il possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, quindi, il fondato e attuale timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile (periculum in mora); l’inesistenza nell’ordinamento di una misura cautelare tipica atta a garantire l’effettività della tutela (residualità).

Nella fattispecie sarà, poi, possibile richiedere, in un successivo giudizio di merito, anche i danni conseguenti alla condotta lesiva. L’esistenza, inoltre, di un danno non patrimoniale da lesione di un diritto costituzionalmente garantito, di difficile ed incerta quantificazione, costituirebbe, inoltre, un ulteriore motivo che giustifica la richiesta di un provvedimento cautelare. Normalmente, infatti, il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave ed irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento nel giudizio di merito.

Il provvedimento si dovrebbe richiedere nei soli confronti dell’autore materiale del commento dal momento che non sembrerebbe esserci un obbligo di moderazione da parte di Facebook e di altri social network con la conseguenza quindi che i commenti non sarebbero soggetti ad alcun controllo preventivo o posteriore alla pubblicazione.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

 

[1] Per l’applicazione in sede cautela della misura coercitiva indiretta per l’adempimento delle obbligazioni di facere infungibili e di non fare (c.d. astreinte) si veda Trib. Reggio Emilia, ord. del 15 aprile 2015, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/dpc.php?id_cont=12503.php

[2] L’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.