Risarcimento danni amministratore fallimento

L’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’ CHE FA OPERAZIONI AVVENTATE RISARCISCE DEI DANNI IL FALLIMENTO.

L’amministratore della società che compie operazioni avventate che depauperano il patrimonio della società è tenuto a risarcire il fallimento dei danni cagionati.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 319 del 9 gennaio 2013, conferma che l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 codice civile.

Dall’inquadramento dell’azione nell’ambito della responsabilità contrattuale segue che l’attore dovrà fornire esclusivamente la prova delle violazioni commesse e del nesso di causalità tra le stesse ed il danno.

Incomberà invece su amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso e quindi la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati dell’aver agito osservando i doveri ed adempiendo gli obblighi loro imposti.

Nella fattispecie l’amministratore della società aveva posto in essere un’operazione che consisteva nel trasferimento in favore di una società di quote in possesso dei soci contro la cessione a quest’ultimi di appartamenti da costruire sul suolo di proprietà della società poi dichiarata fallita.

L’operazione in questione aveva determinato un depauperamento del patrimonio della società fallita traducendosi nell’assegnazione ai soci del patrimonio della stessa al di fuori di un’ipotesi di liquidazione della società considerato che al trasferimento della proprietà degli immobili non ha fatto seguito il versamento, da parte dei soci dell’intero controvalore, bensì di un’esigua parte sebbene dalla contabilità risultasse diversamente.

L’amministratore che viola l’obbligo di vigilanza sulla gestione sociale imposto dall’art. 2392 c.c., a prescindere dalla delega di determinate funzione al comitato esecutivo o a singoli amministratori, è responsabile degli atti pregiudizievoli per la società.

Tale responsabilità sussiste a meno che non venga fornita la prova liberatoria che l’amministratore, pur essendosi diligentemente attivato al fine di impedire il pregiudizio, non abbia potuto esercitare in concreto la dovuta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio di amministrazione.