Brevi cenni sul giudice competente per valore nelle impugnazioni di delibere assembleari condominiali

BREVI CENNI SUL GIUDICE COMPETENTE PER VALORE NELLE IMPUGNAZIONI DI DELIBERE ASSEMBLEARI CONDOMINIALI

 

La Suprema Corte di Cassazione[1] ha recentemente mutato il proprio orientamento in ordine alla determinazione della competenza per valore riguardo alle controversie aventi ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio.

Secondo un precedente orientamento giurisprudenziale[2], prevalente ma non pacifico, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all’importo contestato (ex art. 12 c.p.c.), relativamente alla sua singola obbligazione, e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione del giudice competente occorrerebbe avere riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum. Ne consegue che l’accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influirebbe sull’interpretazione e sulla qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.

Per tale orientamento non sussisterebbe in capo al singolo condomino alcun interesse a verificare in termini generali ed astratti l’esattezza dei principi e delle spese indicate dall’amministratore e, considerata la necessità che la parte che intende impugnare, sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effettivo e non solo astratto, il suo interesse ad agire per far accertare l’eventuale illegittimità della ripartizione dovrebbe ritenersi correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata[3].

Alla luce di tale orientamento, nella controversia introdotta dal singolo condomino al fine di censurare la legittimità della ripartizione delle spese, seppur il condomino abbia richiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento dell’intera delibera, deducendo l’illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, essendo il suo interesse ad agire per far accertare l’eventuale illegittimità della ripartizione correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata, ne derivava che, ove detto importo non fosse superiore alla somma di € 5.000,00, la competenza per valore doveva ritenersi appartenere al Giudice di Pace.

Secondo l’altro orientamento giurisprudenziale[4], nuovamente spostato dalla Cassazione in alcune sentenze del 2020 e del 2021, invece, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacché l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro.

In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 c.c., ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato essendo, invero, l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., come condizione dell’anzidetta azione di annullamento, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni[5].

Alla luce di tale orientamento, quindi, in tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, posta la sussistenza dell’interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell’attore, deve ritenersi che la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta.

La Cassazione, con la sentenza n. 9068/2022, emessa a seguito di ricorso per regolamento di competenza, si è nuovamente pronunciata in tema, enunciando il seguente principio di diritto: “nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato, e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito”.

Per la Cassazione, invero, la più recente interpretazione tiene adeguatamente conto della considerazione che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l’annullamento della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale produce sempre un effetto caducatorio unitario. L’effetto della sentenza di annullamento opera, infatti, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro. La domanda di impugnazione del singolo condominio non può intendersi, perciò, ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega il medesimo al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell’intera deliberazione.

Pertanto, nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato, e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione

In conclusione, la discriminante per la competenza per valore è l’importo delle spese nella loro totalità a carico di tutti i condomini che, se maggiore di € 5.000,00, comporterà sempre la competenza a conoscere dell’impugnazione del Tribunale, mentre per importi inferiori la competenza spetterà al Giudice di Pace.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

[1] Cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 21 marzo 2022, n. 9068.

[2] Cfr. Cass. civ., 28 agosto 2018, n. 21227; Cass. civ., 5 luglio 2013, n. 16898; Cass. civ., 16 marzo 2010, n. 6363. Contra v. Cass. civ., 22 gennaio 2010, n. 1201; Cass. civ., 13 novembre 2007, n. 23559; Cass. civ., 5 aprile 2004, n. 6617; Cass. civ., 21 giugno 2000, n. 8447.

[3] La decisione, rileva Cass. civ., 24 gennaio 2001, n. 971, non implicherebbe una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità.

[4] Cfr. Cass. civ., 07 luglio 2021, n. 19250; Cass. civ., 20 luglio 2020, n. 15434.

[5] Cfr. Cass. civ., 10 febbraio 2010, n. 2999.