La liquidazione del danno biologico deve avvenire sulla base delle tabelle milanesi

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO DEVE AVVENIRE SULLA BASE DELLE TABELLE MILANESI

 

In tema di applicazione delle cd. tabelle milanesi di liquidazione del danno non di lieve entità[1], sebbene dal 2011 la Cassazione abbia statuito per l’applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, il Tribunale di Roma ha continuato ad applicare le tabelle dal medesimo redatte annualmente.

La Corte di Appello di Roma, sez. III civile, 21 dicembre 2016, n. 7200, ha recentemente aderito alla giurisprudenza di legittimità statuendo per la necessaria applicazione delle tabelle milanesi anche nei giudizi decisi dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello afferma, infatti, che nella liquidazione del danno biologico, allorquando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non corrispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati e liquidati da tribunali diversi.

Ed invero la Cassazione[2] in più di una occasione ha rilevato che nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono.

La mancata adozione da parte del giudice del merito delle Tabelle elaborate presso il foro di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso diversa autorità giudiziaria, integra, quindi, una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.[3].

Va infine sottolineata la necessità di allegazione delle tabelle milanesi dal momento che queste non costituiscono una fonte di diritto né un fatto notorio. Le tabelle in uso presso gli uffici giudiziari possono entrare nel giudizio di merito per il tramite di attività della parte, che ne solleciti l’applicazione, oppure possono essere sussunte direttamente dal giudice che intenda assumerle come metro di liquidazione equitativo[4].

Per lo stesso motivo qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l’organo deliberante abbia l’obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, la cui modifica non integra uno jus superveniens[5].

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

 

[1] Le lesioni di lieve entità (le c.d. micropermanenti) sono liquidate con tabelle ministeriali. Ed invero l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209/2005) prevede un meccanismo di liquidazione del risarcimento, basato su una tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con quelli del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e delle attività produttive, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat, con decreto emanato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.

[2] Cfr. Cassazione, Sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895; conforme a Cassazione, sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408; Cassazione, sez. III, 20 maggio 2015, n. 10263; Cassazione, sez. III, 4 febbrai 2016, n. 2167; Cassazione, sez. III, 10 maggio 2016, n. 9367.

[3] Cfr. Cassazione, sez. III, 20 maggio 2015, n. 10263.

[4] Cfr. Cassazione, sez. III, 11 giugno 2007, n. 13676.

[5] Cfr. Cassazione, sez. III, 10 maggio 2016, n. 9367.

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