L’illegittima segnalazione alla centrale rischi e la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

L’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI E LA TUTELA D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

 

La Centrale rischi, così come è definita dalla Banca D’Italia, è “un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia”, viene utilizzata dagli intermediari finanziari aderenti per le valutazioni del merito creditizio e per l’analisi e la gestione del rischio di credito.

La segnalazione nel database della Centrale Rischi può dipendere da una molteplicità di fattori ma di regola è indice di uno stato di insolvenza del cliente che si verifica quando lo stesso è irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito e, ciò, anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.

Nel caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi la giurisprudenza ha recentemente ammesso la possibilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.[1]

In passato la giurisprudenza[2] aveva invece ritenuto inammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., nel caso di illegittima segnalazione di un correntista, essendo questa fattispecie soggetta al procedimento disciplinato dall’art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e, quanto alla tutela in forma cautelare, dall’art. 10, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

L’art. 10 del d. lgs. n. 150/11 al comma 2 prevede, solo con riferimento ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, la proponibilità di apposito ricorso con facoltà di ottenerne la sospensione dell’efficacia esecutiva, secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 150/11. Successivamente all’abrogazione del comma 6 dell’art. 152 del Codice della privacy il rimedio di cui all’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 150/11 permane esclusivamente con riguardo ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali.

Il successivo orientamento giurisprudenziale, ormai pacifico, ha, poi, ritenuto che la questione relativa alla indebita segnalazione alla Centrale rischi non rientri nella previsione di cui all’articolo 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice della privacy”), norma che tutela la sfera di riservatezza del soggetto coinvolto in un eventuale trattamento dei dati, quando siano in realtà oggetto di controversia interessi giuridici del tutto differenti, attinenti, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, alla sua sfera patrimoniale che viene lesa da un atto che si assume illegittimo, quale è per l’appunto la segnalazione presso la Centrale rischi, e che è tale da comportare significative ripercussioni nell’attività di impresa.

Ed invero, sia per la persona fisica sia per la persona giuridica, l’illegittima segnalazione è fonte di discredito per il soggetto segnalato a prescindere dall’attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato. L’illegittima segnalazione infatti determina, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all’immagine ed alla reputazione, costituzionalmente garantiti[3].

La giurisprudenza di legittimità[4] ha al riguardo statuito che anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all’immagine (intesa come reputazione del soggetto), determinando una diminuzione della considerazione dell’ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca.

La Cassazione[5], riconosce, quindi, nel caso di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore sia il danno patrimoniale, che tra l’altro può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza.

Nel caso di illegittima segnalazione alla Centrale rischi, allorquando s’intenda far valere la lesione di diritti fondamentali, sussistono quindi tutti i presupposti per la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: fumus boni iuris, periculum in mora e residualità.

Nel caso di cautelare ante causam, a seguito dell’ordinanza cautelare con la quale viene ordinata la cancellazione del nominativo dalla Centrale rischi il soggetto danneggiato potrà instaurare un giudizio di merito volto alla liquidazione dei danni patiti.

La liquidazione di tali danni potrà, inoltre, avvenire anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.[6].

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

 

[1] Cfr. Trib. Roma, 8 agosto 2015; Trib. Milano, 12 marzo 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Asti, 2 febbraio 2015; in www.ilcaso.it; Trib. Milano, 12 ottobre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Como, 24 settembre 2014, in www.ilcaso.it.

[2] Cfr. Trib. Verona, 14 gennaio 2013, in www.dirittobancario.it; Trib. Verona, 22 ottobre 2012, in www.ilcaso.it.

[3] La Costituzione all’art. 2 statuisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

[4] Cfr. Cass., 1 ottobre 2013, n. 22396; Cass., 12 dicembre 2008, n. 29185.

[5] Cfr. Cass., 9 luglio 2014, n. 15609.

[6] In tal senso v. Cass., 2 settembre 2008, n. 22061.