No all’assegno divorzile al coniuge che instaura una nuova famiglia ancorche’ di fatto

NO ALL’ASSEGNO DIVORZILE AL CONIUGE CHE INSTAURA UNA NUOVA FAMIGLIA ANCORCHE’ DI FATTO

 

L’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5 della l., 1 dicembre 1970, n. 898, cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza, 3 aprile 2015, n. 6855, ha chiarito che non solo le nuove nozze sono atte a costituire una “nuova famiglia” con le relative conseguenze sull’assegno divorzile in precedenza corrisposto al coniuge ma anche l’esistenza di una famiglia di fatto e cioè una convivenza del coniuge divorziato che fa venire definitivamente meno ogni connessione con il tenore di vita e con il modello di vita che hanno caratterizzato la pregressa fase di convivenza matrimoniale con altri.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione la famiglia di fatto che è costituzionalmente tutelata all’art. 2 della Costituzione come formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo va parificata, quindi, agli effetti della cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile alle nuove nozze e, quindi, alla creazione della nuova famiglia prevista dall’art. 5 della l., 1 dicembre 1970, n. 898.

La Cassazione ha, poi, precisato, con giurisprudenza ormai consolidata, (tra le altre, Cass., 11 agosto 2011, n. 17195), che l’espressione “famiglia di fatto” non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto un nucleo e cioè una “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli.

Ove tale convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio) non ha più ragione di essere l’assegno divorzile che il precedente coniuge corrispondeva in quanto, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno.

Va però evidenziato che mentre nel caso di nuove nozze non vi è necessità di accertare la nuova convivenza e, quindi, la creazione di quel rapporto di solidarietà e di reciproco arricchimento che è presunto in ogni rapporto matrimoniale, altrettanto non può dirsi nel caso della convivenza di fatto che necessita pertanto di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale.

In passato la giurisprudenza aveva, poi, ritenuto che a seguito della creazione di un nuovo nucleo familiare l’assegno rimanesse in uno stato di quiescenza (cfr. Cass., 11 agosto 2011, n. 17195) e potesse, quindi, essere nuovamente dovuto, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, com’è noto effettuabile ad nutum, ed in assenza di una normativa specifica, ancora estranea al nostro ordinamento, che non prevede garanzia alcuna per l’ex familiare di fatto, salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi stessi.

La Cassazione, invece con la più recente sentenza in esame ha ritenuto più coerente statuire che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della stessa famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli) con la conseguente impossibilità di “riattivare” l’obbligo assistenziale scaturente dal precedente rapporto matrimoniale.

Sul punto si è, poi, nuovamente pronunciata la Cassazione (cfr. Cass., sez. I, 29 settembre 2016, n. 19345) che confermando il precedente orientamento ha ribadito che l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza e fa, quindi, venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso.

Va per di più considerata la condizione del coniuge già obbligato all’assegno, che si troverebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio ex-coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura, non può che confidare nel definitivo esonero da ogni proprio obbligo.

La normativa che verrà emanata in tema di unioni civili e, quindi, di famiglia di fatto modificherà sensibilmente il quadro giuridico attualmente in essere se non altro sotto il profilo probatorio in quanto attribuendosi valenza giuridica all’iscrizione nel registro delle unioni civili tale semplice iscrizione farà presumere la creazione di quel nuovo nucleo che libera definitivamente l’ex coniuge dall’obbligo di corrispondere l’assegno.

 

Leonardo Vecchione                                     Avvocato in Roma