Perseguire il bene vincolato o ceduto dal debitore senza ricorrere all’azione revocatoria
E’ stato recentemente introdotto con il Decreto Legge 83/2015 (Legge di conversione del 6/8/2015 n° 132) l’art. 2929 bis del Codice Civile che testualmente recita:
c.c. art. 2929-bis. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore”.
La norma che si applica per esplicita previsione soltanto alle procedure esecutive che hanno avuto inizio posteriormente alla data dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2929 bis consente al creditore che sia stato pregiudicato da un vincolo di indisponibilità (conferimento in un fondo patrimoniale, costituzione di un trust, etc.) di procedere esecutivamente mediante espropriazione direttamente nei confronti del soggetto terzo divenuto titolare del bene.
Le condizioni perché possa darsi corso all’applicazione della norma in questione sono le seguenti:
– non onerosità dell’atto pregiudizievole;
– consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore;
– atto che ha ad oggetto immobili ovvero beni mobili registrati;
– costituzione di un vincolo, ovvero trasferimento della proprietà a soggetti terzi;
– anteriorità del credito rispetto all’atto pregiudizievole;
– possesso in capo al creditore di un titolo esecutivo;
– trascrizione del pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole.
Il creditore può pertanto fare a meno di proporre l’azione revocatoria e procedere direttamente in via esecutiva per il soddisfacimento del proprio credito nelle forme naturalmente dell’espropriazione nelle forme ordinarie ovvero presso terzi (artt. 602 e segg. c.p.c.) ove il bene sia stato oggetto di alienazione.
Naturalmente ove manchi una delle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 2929 bis c.c. al creditore non rimarrà che proporre l’ordinaria azione revocatoria e, successivamente, al buon esito della stessa la procedura esecutiva di espropriazione.
Al debitore ed a chiunque vi abbia interesse spetta naturalmente il diritto di poter proporre opposizione all’esecuzione in questione nelle ordinarie forme del Codice di Procedura Civile contestando la mancanza di uno dei presupposti di legge e quindi l’insussistenza di uno dei requisiti sostanziali ovvero di quello temporale.
Il soggetto terzo eventualmente divenuto titolare del bene o comunque interessato, potrà anch’egli proporre autonomamente opposizione alla procedura esecutiva.
La nuova norma dovrebbe avere effetto dissuasivo nei confronti di tutti quei debitori che attraverso strumenti giuridici, quali ad esempio la costituzione del fondo patrimoniale, ovvero attraverso alienazioni a titolo gratuito a discendenti e parenti si spogliano di beni sottraendoli alla garanzia patrimoniale che detti beni costituiscono a favore dei creditori.
Sotto altro profilo invece non rendendo più indispensabile l’azione revocatoria la norma dovrebbe esplicare un effetto deflattivo del contenzioso.
Roma, 19 febbraio 2016
Avv. Prof. Giorgio Vecchione